TRIBUNALE DI MACERATA Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale Proc. n. 385/22 Reg. mod 27 n. 679/20 RGNR Il Tribunale penale di Macerata, ufficio GIP-GUP, nella persona del dott. Giovanni M. Manzoni. Premesso che In data 4 novembre 2022 S. A. avanzava istanza di gratuito patrocinio, allegando autodichiarazione reddituale in ordine alla assenza di redditi o proprieta' estere, evidenziando come avesse fatto richiesta di certificazione consolare e avesse avuto risposta che il Consolato «non rilascia attestazione al riguardo». Evidenziava che in Italia aveva avuto redditi pari 2827, 47 in relazione all'anno di riferimento, rientrando pertanto nei limiti di legge per la concessione del beneficio. La risposta della autorita' consolare, piu' precisamente, informava l'istante che «la situazione reddituale viene rilasciata dalla Direzione regionale delle imposte in Marocco .. il certificato che attesta le proprieta' mobiliare ed immobiliare viene rilasciato dalla Agenzia nazionale della conservazione fondiaria, del catasto e della cartografia in Marocco ... il Consolato non ha competenza a rilasciare certificati». Osserva L'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 prevede che in generale: 1. L'istanza e' redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilita', contiene: a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se gia' pendente; b) le generalita' dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali; c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalita' indicate nell'art. 76; d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione. 2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorita' consolare competente, che attesta la veridicita' di quanto in essa indicato. L'art. 94 (specifico per il settore penale) prevede che: 2. In caso di impossibilita' a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilita', con una dichiarazione sostitutiva di certificazione. Nel procedimento penale si deve pertanto ritenere che 1) la autocertificazione sia presupposto di ammissibilita' della istanza, e 2) sia possibile come dice chiaramente e univocamente il tenore della norma solo in caso di impossibilita' a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 79, comma 2. La Corte di cassazione, poi, con giurisprudenza che allo stato appare maggioritaria e da ultimo non controversa, ha ritenuto che, in relazione all'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, per integrare il requisito dell'impossibilita' a produrre la certificazione di cui all'art. 79, comma 2 che consente la produzione di autocertificazione da parte dell'istante, non sia necessaria la assoluta impossibilita' di produrre la certificazione consolare, bastando anche la mera omissione di certificazione da parte della richiesta autorita' consolare, per inerzia o ritardo (Cassazione 8617/18). Ritiene questo giudice per le indagini preliminari contrastante con il principio di ragionevolezza e di parita' di trattamento (tra soggetti residenti in paesi il cui consolato effettua rilascia certificazione terza e imparziale, anche previe necessarie indagini, e soggetti che possono avvalersi della mera autocertificazione in quanto il consolato dello stato di appartenenza non e' abilitato a tale attivita') che tale certificazione vada indistintamente richiesta alla autorita' consolare, e non alla autorita' competente al rilascio di tale certificazione secondo il diritto interno del paese di appartenenza dell'istante (nel caso di specie il consolato ha espressamente chiarito che quanto richiesto non rientra nelle proprie competenze, indicando la diversa autorita' a cio' preposta). Appare, infatti, a questo giudice per le indagini preliminari privo di possibile spiegazione razionale che taluno debba avanzare istanza ad ufficio incompetente e che, da questo correttamente declinata la competenza, la decisione debba essere assunta in forza delle interessate autodichiarazioni dell'istante, prodotte sulla base (non di ingiustificato silenzio di tale ufficio ma) della declinatoria di competenza effettuata, con indicazione del diverso organo competente. Per un verso, infatti, non si puo' certo imporre allo Stato estero di «adattare» le competenze dei propri organi alle aspettative della legge italiana e per altro appare irrazionale che lo Stato italiano debba sopportare spese di difesa di cittadini stranieri - in assenza di ogni affidabile accertamento e basandosi su mera interessata autodichiarazione - in quanto lo Stato straniero il cui cittadino e' indagato/imputato ha designato altri uffici al rilascio delle dichiarazioni di cui all'art. 79 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002. Non appare infatti fuori luogo ricordare che trattasi di utilizzo di denaro pubblico, che non appare razionale possa distolto da altri utili o necessari scopi solo in quanto lo Stato estero ha individuato altro ente competente, diverso dal Consolato, per il rilascio delle attestazioni previste dalla legge italiana ai fini della ammissione al beneficio (non puo' poi non sottolinearsi che con riguardo al cittadino straniero e' di fatto impossibile - o comunque mai visto fare in oltre 20 anni di servizio - ogni controllo sui beni o redditi esteri dello stesso, diversamente da quanto possibile per il cittadino italiano, destinatario di ben piu' agevoli e stringenti verifiche). Al riguardo si ricorda peraltro Corte costituzionale 219/95 che, in relazione alla precedente formulazione della norma, ha evidenziato come «Per il cittadino l'art. 5 detta una prescrizione assai rigorosa, che si coniuga con quelle ulteriormente previste dai successivi articoli 6 e 10. Ed infatti il cittadino deve autocertificare la sussistenza delle condizioni reddituali; deve inoltre allegare la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o dei certificati sostitutivi; deve altresi' produrre una dichiarazione contenente l'elencazione di tutti i suoi redditi, di qualsiasi fonte ed a prescindere dal loro trattamento fiscale; infine deve indicare anche la sua situazione patrimoniale, accludendo all'istanza una elencazione dei beni immobili e mobili registrati in ordine ai quali l'interessato sia titolare di un diritto reale. A questo rigoroso onere documentale si accompagna un altrettanto rigorosa procedura di controllo perche' copia di tutta la documentazione deve essere inviata all'intendente di finanza, che ne apprezza l'esattezza, eventualmente disponendo la verifica della posizione fiscale dell'istante a mezzo della Guardia di finanza (art. 6 cit.). Ove all'esito di tali accertamenti risulti l'insussistenza del presupposto reddituale, il beneficio del patrocinio a spese dello Stato viene revocato (art. 10 cit.). Invece nulla di tutto cio' e' previsto per lo straniero. E' infatti sufficiente che egli produca l'autocertificazione della sussistenza del requisito reddituale, accompagnata dall'attestazione dell'autorita' consolare competente dalla quale risulti che, "per quanto a conoscenza" della stessa, l'autocertificazione non e' mendace. In particolare, la limitazione dell'attestazione di non mendacio della autocertificazione all'eventuale conformita' con quanto possa essere a conoscenza dell'autorita' consolare da una parte consente in realta' che nessuna verifica sia fatta e d'altra parte priva di ogni elemento di valutazione il giudice chiamato a provvedere (ex art. 6 cit.) sulla base dell'auto certificazione. Cio' svela l'irragionevolezza intrinseca della disciplina dell'onere documentale perche' il legislatore, se da una parte nella sua discrezionalita' puo' individuare in termini analoghi per il cittadino e per lo straniero la situazione reddituale che definisce la condizione di non abbienza come presupposto per la spettanza del beneficio, non puo' pero' rinunciare solo per lo straniero a prevedere una qualche verifica e controllo che non siano legati unicamente all'eventualita', meramente ipotetica e casuale, che all'autorita' consolare gia' risultino elementi di conoscenza utili a valutare l'autocertificazione del presupposto. L'art. 5, comma 3, cit. va quindi dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 3 della Costituzione (assorbita la denuncia di violazione anche dell'art. 101, comma 2, della Costituzione) e la reductio ad legitimitatem puo' essere operata eliminando dalla disposizione censurata l'inciso "per quanto a conoscenza della predetta autorita'". Per effetto di tale pronunzia l'autorita' consolare, se vuole rendere una attestazione utile in favore dell'interessato, non puo' piu' limitarsi a raffrontare l'autocertificazione con i dati conoscitivi di cui eventualmente disponga, ma (nello spirito di leale collaborazione tra autorita' appartenenti a Stati diversi) ha (non certo l'obbligo, ma) l'onere (implicito nella riferibilita' ad essa di un atto di asseveramento di una dichiarazione di scienza) di verificare nel merito il contenuto dell'autocertificazione indicando gli accertamenti eseguiti». Asserzioni che evidenziano univocamente, pur nella diversita' del petitum e nel cambiamento della norma, la necessita' di un controllo quanto piu' possibile effettivo sulla sussistenza in capo al cittadino extracomunitario delle condizioni legittimanti il beneficio e la impossibilita' che lo Stato italiano diventi un mero «pagatore a richiesta», sulla base di mere autodichiarazioni dell'istante, in assenza di controlli dello stato di provenienza e nella impossibilita' di utili controlli sulle dichiarazioni dell'indagato/imputato. Ne' e' da dirsi che la attuale formulazione sia razionalmente giustificabile in quanto tesa ad agevolare l'istante, indicandogli un riferimento certo e presente sul territorio nazionale ove lo stesso istante al momento presumibilmente (ma non e' detto - ben potrebbe essere tornato in patria) si trova. Non vi e' infatti motivo di ritenere a priori che il rilascio di certificazione reddituale o fondiaria da parte del paese di appartenenza abbia particolari difficolta' (gran parte del mondo tecnologicamente evoluto e con alti standard di servizio al cittadino e' estraneo alla UE e puo' essere piu' agevole ottenere utile risultato rivolgendosi agli uffici competenti in patria piuttosto che al Consolato, organo dalle plurime e svariate competenze) e comunque, ove vi fossero soverchie difficolta' ad ottenerla ben potrebbe sovvenire la previsione di cui all'art. 94, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 per come gia' latamente interpretata dalla giurisprudenza di legittimita' (v. supra). Vi e' poi una ingiustificabile, ad avviso di chi scrive, diversita' di trattamento tra soggetti residenti in paesi il cui consolato effettua rilascia certificazione terza e imparziale previe necessarie indagini - v. Corte costituzionale sopra citata - e soggetti che possono avvalersi della mera autocertificazione in quanto il consolato dello stato di appartenenza non e' abilitato a tale attivita', cosi' di fatto sfuggendo ad ogni controllo circa eventuali redditi goduti all'estero. La questione appare rilevante nel presente procedimento, avendo l'istante, cittadino extracomunitario, dichiarato un reddito inferiore ai limiti di legge e avendo prodotto autocertificazione ex art. 94, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 stante la omessa risposta della autorita' consolare alle proprie richieste. Ove tale autodichiarazione si ritenesse prodotta in presenza dei presupposti di legge ne deriverebbe pertanto l'accoglimento della richiesta, pur in presenza delle criticita' sopra evidenziate.